Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
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    Contro la Regione Molise in persona del  Presidente  pro  tempore
per la declaratoria dell'illegittimita'  costituzionale  della  legge
della  Regione  Molise  13  novembre  2019,  n.  15,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della  Regione  n.  47  del  16  novembre  2019,
recante «Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015 n.
9». 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  9  gennaio  2020  e  si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente. 
    La legge regionale n. 15/2019, che consta di un  articolo,  cosi'
dispone: 
    Art. 1 Modifica dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio  2015,
n. 9. 1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio  2015,
n. 9 (Legge di  stabilita'  x  regionale  2015),  penultimo  periodo,
l'espressione «1° settembre 2017» e' sostituita dall'espressione  «31
dicembre 2020.». 
    In vigore dal 17 novembre 2019. 
    La disposizione normativa presenta vari profili di illegittimita'
costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione  dell'art.  117,  comma  primo  della  Costituzione  in
relazione all'art. 1 legge regionale 13 novembre 2019 n. 15. 
    In via preliminare,  appare  opportuno  rammentare  che  in  base
all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007,  la  data
del 3 dicembre 2019 costituisce il termine di  chiusura  del  periodo
transitorio ed il limite  ultimo  accordato  agli  Stati  membri  per
conformarsi  alle  disposizioni  dettate  dall'art.  5  del  medesimo
regolamento   in   materia   di   gare   di   appalto,    finalizzate
all'individuazione dei  gestori  del  trasporto  pubblico  locale  di
passeggeri. Entro tale data,  di  conseguenza,  l'aggiudicazione  dei
contratti del  trasporto  locale  deve  tassativamente  avvenire  con
l'adozione delle modalita' richieste dall'art. 5,  paragrafo  3,  del
citato regolamento: «procedura di  gara  equa,  aperta  a  tutti  gli
operatori» nel  rispetto  dei  «principi  di  trasparenza  e  di  non
discriminazione». 
    Tanto  premesso,  la  disposizione  regionale  in  commento,  che
differisce al 31 dicembre 2020 il termine  (peraltro,  gia'  scaduto)
precedentemente fissato al 10 settembre 2017,  per  l'adempimento  da
parte dei Comuni «in  forma  singola  o  associata»  dell'obbligo  di
«effettuare  le  procedure  previste  dalla  vigente  normativa  e  a
pubblicare il bando di gara» ai fini  dell'affidamento  dei  predetti
servizi, appare, di fatto, determinare la  conferma  della  validita'
dei contratti di servizio in essere fino alla suddetta  data  del  31
dicembre 2020. Il conseguente superamento del termine  ultimo  del  3
dicembre 2019 configura, pertanto, situazioni  di  contrasto  con  la
vigente disciplina europea, in cio' violando l'art. 117, primo  comma
della Costituzione che  impone  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario. 
2)  Violazione  dell'art.  117,  comma  secondo,  lettere  e)   della
Costituzione, in relazione all'art. all'art.  1  legge  regionale  13
novembre 2019 n. 15. 
    In  forza  del  consolidato  orientamento  della   giurisprudenza
costituzionale, secondo il  quale  la  materia  dell'affidamento  dei
servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva
competenza  statale  relativa  alla  tutela  della  concorrenza,   la
disposizione regionale de qua viola anche l'art. 117, secondo  comma,
lettera e) della Costituzione. 
    Al riguardo, la Consulta, nella sentenza  n.  2  del  13  gennaio
2014, ha affermato che: 
        «2.2. -  La disciplina delle modalita'  dell'affidamento  dei
servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica  e',  quindi,  da
ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato,  ai  sensi  del  comma  secondo,
lettera e), dell'art. 117 della Costituzione, tenuto conto della  sua
diretta incidenza sui mercato e "Perche' strettamente funzionale alla
gestione unitaria del servizio" (ex  plurimis:  sentenze  n.  46  del
2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187  e  n.  128  del
2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di  legittimita'  costituzionale
va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa  giurisprudenza
relativa a questa materia. 2.2.1. - Anche recentemente questa  Corte,
con  la  sentenza  n.  173  del  2013  dichiarando   l'illegittimita'
costituzionale di una norma della Regione Liguria che  prevedeva,  in
tema di demanio marittimo, una proroga automatica  delle  concessioni
gia' esistenti senza fissazione di un termine di durata - ha ribadito
che «il rinnovo o  la  proroga  automatica  delle  concessioni  viola
l'art. 117, primo comma, della  Costituzione,  per  contrasto  con  i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di liberta' di
stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresi' una
disparita' di trattamento  tra  operatori  economici,  in  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro  che
in precedenza  non  gestivano  il  demanio  marittimo  non  hanno  la
possibilita', alla scadenza della concessione, di prendere  il  posto
del vecchio gestore se non nel caso  in  cui  questi  non  chieda  la
proroga o la chieda senza un valido  programma  di  investimenti.  Al
contempo, la  disciplina  regionale  impedisce  l'ingresso  di  altri
potenziali  operatori  economici   nel   mercato   ponendo   barriere
all'ingresso, tali da alterare la concorrenza». 
    Ugualmente, con espresso riferimento a possibilita' di rinnovi  o
proroghe  automatiche  di  contratti  in  concessione   relativi   al
trasporto pubblico locale, questa Corte ha  reiteratamente  affermato
che non  e'  consentito  al  legislatore  regionale  disciplinare  il
rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro  scadenza
- in contrasto con i principi di temporaneita'  e  di  apertura  alla
concorrenza - poiche', in tal  modo,  dettando  vincoli  all'entrata,
verrebbe ad alterare il corretto svolgimento  della  concorrenza  nel
settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparita' di
trattamento  tra  operatori  economici  ed  invadendo  la  competenza
esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera e) della Costituzione. 
    E' stata, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale di
disposizioni regionali,  le  quali  prevedevano  la  possibilita'  di
proroghe automatiche  dei  contratti  di  trasporto  pubblico  locale
(sentenza n. 123 del 2011), ovvero  il  mantenimento  di  affidamenti
preesistenti  in  capo  agli  stessi  concessionari  di  servizi   di
trasporto pubblico  locale  oltre  il  termine  ultimo  previsto  dal
legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di  affidamento
ditali servizi tramite procedure  concorsuali  (sentenza  n.  80  del
2011). 
    2.22. - Di conseguenza, e' solo  con  l'affidamento  dei  servizi
pubblici locali  mediante  procedure  concorsuali  che  si  viene  ad
operare una effettiva apertura di  tale  settore  e  a  garantire  il
superamento di assetti monopolistici.  In  particolare,  si  e'  piu'
volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure  di
gara,  la  regolamentazione  della  qualificazione  e  selezione  dei
concorrenti,  delle  procedure  di  affidamento  e  dei  criteri   di
aggiudicazione mirano a garantire che le  medesime  si  svolgano  nel
rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari  della
libera  circolazione  delle  merci,  della  libera  prestazione   dei
servizi,  della  liberta'  di  stabilimento,  nonche'  dei   principi
costituzionali di trasparenza  e  parita'  di  trattamento.  La  gara
pubblica,  dunque,  costituisce  uno  strumento  indispensabile   per
tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1
del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011)» Appare evidente  pertanto  che
la disposizione regionale impugnata viola l'art. 117, secondo  comma,
lettera e) della Costituzione.